Art. 158.
                            (Competenza)

  In   caso   di  decesso  in  servizio  il  trattamento  normale  di
riversibilita'  e'  liquidato  dall'ufficio competente a liquidare il
trattamento diretto.
  Per  i  familiari  del pensionato provvede la direzione provinciale
del  tesoro  che  ha  in  carico  la  partita  relativa alla pensione
diretta;  se per la liquidazione della pensione di riversibilita' sia
necessario  determinare  nuovamente la misura della pensione diretta,
provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
  In  caso  di  decesso  di  un  compartecipe  della  pensione,  alla
liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri
titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che
ha  in  carico  la  partita; la stessa direzione provinciale provvede
altresi'  nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe
della pensione nonche' nei casi di consolidamento.
  Per  la  riversibilita'  della pensione in favore dei familiari dei
dipendenti   degli   archivi   notarili   provvede  l'amministrazione
centrale.