Art. 160. 
           (Liquidazione in caso di morte del pensionato) 
 
  In caso di  morte  del  pensionato  la  direzione  provinciale  del
tesoro,  senza  l'adozione  di  provvedimento  formale,  liquida   la
pensione di riversibilita' a  favore  della  vedova  e  degli  orfani
minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del
trattamento  diretto  e  previo  accertamento  della  inesistenza  di
sentenza di separazione personale per colpa della vedova. 
  Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani
in caso di  decesso  o  di  passaggio  ad  altre  nozze  del  coniuge
superstite, titolare di pensione di riversibilita'. 
  Per gli altri aventi diritto la direzione  provinciale  del  tesoro
provvede su domanda degli interessati.