Art. 86. Corsi di studio per insegnanti Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato di cui al precedente articolo, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.