Art. 86.
                   Corsi di studio per insegnanti

  Il  provveditore  agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale
scolastico  e  sentito  il  comitato  di  cui al precedente articolo,
organizza  corsi  di  studio  per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine  e  grado  sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai
giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.