Art. 88.
         Informazione, istruzione ed educazione dei giovani

  Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il consiglio
di   istituto,   previa  autorizzazione  del  consiglio  distrettuale
scolastico  competente,  organizza  lezioni, colloqui e studi diretti
alla  informazione  ed  educazione  sanitaria dei giovani e sui danni
derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
  Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono
essere  promosse le attivita' di cui al precedente comma soltanto nei
casi  in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo
accordo con i consigli di classe e il collegio dei docenti.