Art. 88. Informazione, istruzione ed educazione dei giovani Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il consiglio di istituto, previa autorizzazione del consiglio distrettuale scolastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono essere promosse le attivita' di cui al precedente comma soltanto nei casi in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo accordo con i consigli di classe e il collegio dei docenti.