Art. 104.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello nazionale,
delle attivita' di educazione ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le
attivita' di educazione alla salute e di informazione sui danni
derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento
ordinario dell'attivita' educativa e didattica, attraverso
l'approfondimentodi specifiche tematiche nell'ambito delle discipline
curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attivita' da realizzarsi nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da
venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione
sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si
occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui
al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei
genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso
gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di
comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da
altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla
prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola sara' data priorita' alle iniziative in
materia di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze.