Art. 105. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) 
 Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative 
   di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per  insegnanti  e
   corsi sperimentali di scuola media. 
  1. Il provveditore agli  studi  promuove  e  coordina,  nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate  dalle  istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia. 
  2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale  di  un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze  emergenti
nell'ambito   distrettuale   o   interdistrettuale,    di    comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto,  i  cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla  salute
e della prevenzione e recupero dalle  tossicodipendenze  nonche'  tra
rappresentanti  di  associazioni  familiari.  Detti   comitati   sono
composti da sette membri. 
  3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorita'  di  pubblica  sicurezza,  degli  enti
locali  territoriali  e  delle  unita'  sanitarie   locali,   nonche'
esponenti di associazioni giovanili. 
  4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali
della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta  dalle
disposizioni  in  vigore.  Le  istituzioni  scolastiche   interessate
possono  avvalersi  anche  dell'assistenza  del  servizio   ispettivo
tecnico. 
  5.  Il  provveditore  agli  studi,  d'intesa   con   il   consiglio
provinciale scolastico e sentito  il  comitato  tecnico  provinciale,
organizza corsi di studio per gli insegnanti  delle  scuole  di  ogni
ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui  danni  derivanti  ai
giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,  nonche'  sul
fenomeno  criminoso  nel  suo  insieme,  con  il  supporto  di  mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite  convenzioni  con  enti  locali,  universita',
istituti di ricerca ed enti, cooperative di  solidarieta'  sociale  e
associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da  istituirsi
a norma dall'art. 116. 
  6. I corsi statali sperimentali  di  scuola  media  per  lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli  enti,  le  cooperative  di
solidarieta' sociale e le  associazioni  iscritti  nell'albo  di  cui
all'art.  116  entro  i  limiti  numerici  e  con  le  modalita'   di
svolgimento  di  cui  alle  vigenti  disposizioni.  I  corsi  saranno
finalizzati anche all'inserimento o al  reinserimento  nell'attivita'
lavorativa. 
  7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui  all'art.
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono  essere
disposte, nel limite massimo di cento unita', ai  fini  del  recupero
scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche  presso
gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116,  a
condizione che tale personale abbia  documentatamente  frequentato  i
corsi di cui al comma 5. 
  8. Il Ministro della pubblica  istruzione  assegna  annualmente  ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla  salute  e  di
prevenzione delle  tossicodipendenze  da  ripartire  tra  le  singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106. 
  9.   L'onere   derivante    dal    funzionamento    del    comitato
tecnico-scientificodi cui all'art. 104  e  dei  comitati  di  cui  al
presente articolo e' valutato  in  complessive  lire  4  miliardi  in
ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione  con  proprio  decreto  disciplina  l'istituzione   e   il
funzionamento  del  comitato  tecnico-scientifico  e   dei   comitati
provinciali, distrettuali e interdistrettuali  e  l'attribuzione  dei
compensi ai componenti dei comitati stessi. 
 
          Nota all'art. 105:
             -  Il  testo  dell'art. 14, decimo comma, della legge n.
          270/1982 (Revisione della disciplina del  reclutamento  del
          personale   docente   della   scuola  materna,  elementare,
          secondaria ed artistica, ristrutturazione  degli  organici,
          adozione  di  misure  idonee  ad  evitare  la formazione di
          precariato e sistemazione del personale precario esistente)
          e' il seguente:
             "Il  Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a
          partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione  di
          personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  di ruolo, che
          abbia superato il periodo di prova in numero non  superiore
          a 1.000 unita' rapartite tra i diversi ordini e gradi della
          scuola,    presso    organi    centrali    e     periferici
          dell'amministrazione     scolastica,     presso    istituti
          universitari, istituzioni culturali o di  ricerca,  nonche'
          presso  enti  e  associazioni aventi personalita' giuridica
          che, per finalita' statutaria, operino nel campo  formativo
          e scolastico.
             L'utilizzazione  puo'  essere  disposta per programmi di
          ricerca o per iniziative, nel campo  educativo  scolastico,
          ritenuti   di   rilevante   interesse  per  la  scuola,  da
          concordarsi con  l'istituzione  interessata  e  secondo  le
          modalita'  e  criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione".