Art. 105.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative
di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e
corsi sperimentali di scuola media.
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti
nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute
e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra
rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono
composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza, degli enti
locali territoriali e delle unita' sanitarie locali, nonche'
esponenti di associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali
della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle
disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate
possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo
tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio
provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale,
organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai
giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita',
istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e
associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi
a norma dall'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
solidarieta' sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui
all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalita' di
svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno
finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attivita'
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art.
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere
disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del recupero
scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso
gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a
condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i
corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato
tecnico-scientificodi cui all'art. 104 e dei comitati di cui al
presente articolo e' valutato in complessive lire 4 miliardi in
ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il
funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati
provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei
compensi ai componenti dei comitati stessi.
Nota all'art. 105:
- Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n.
270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente)
e' il seguente:
"Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a
partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di
personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che
abbia superato il periodo di prova in numero non superiore
a 1.000 unita' rapartite tra i diversi ordini e gradi della
scuola, presso organi centrali e periferici
dell'amministrazione scolastica, presso istituti
universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche'
presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica
che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo
e scolastico.
L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di
ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico,
ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da
concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le
modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione".