Art. 106.
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Centri di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto
e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e
di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi
diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione,
approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative
all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare
nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale
docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste
dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n.416, e sono deliberate dal
consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il
collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si
svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e'
volontaria.
Nota all'art. 106:
- Il testo dell'art. 6, secondo comma, lettera d), del
D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica) e' il seguente:
"Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le
competenze del collegio dei docenti e dei consigli di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su
proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione
e la programmazione della vita e della attivita' della
scuola, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nelle
seguenti materie:
(omissis):
d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle
attivita' parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attivita'
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione".