Art. 106. 
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) 
Centri di informazione e consulenza nelle scuole 
                  Iniziative di studenti animatori 
  1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di  istituto
e  con  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  socio-sanitaria   ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione  e  consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 
  2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa  e
di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola  con  i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le  consulenze  sono  erogate  nell'assoluto  rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 
  3. Gruppi di almeno venti studenti  anche  di  classi  e  di  corsi
diversi, allo scopo  di  far  fronte  alle  esigenze  di  formazione,
approfondimento   ed   orientamento    sulle    tematiche    relative
all'educazione   alla    salute    ed    alla    prevenzione    delle
tossicodipendenze,  possono   proporre   iniziative   da   realizzare
nell'ambito  dell'istituto  con  la  collaborazione   del   personale
docente,  che  abbia  dichiarato  la  propria   disponibilita'.   Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro  preferenze  in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. 
  4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano  tra  quelle  previste
dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  31  maggio  1974,  n.416,  e  sono  deliberate  dal
consiglio  di  istituto,  sentito,  per  gli  aspetti  didattici,  il
collegio dei docenti. 
  5.  La  partecipazione  degli  studenti  alle  iniziative,  che  si
svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari,  e'
volontaria. 
 
          Nota all'art. 106:
             -  Il  testo dell'art. 6, secondo comma, lettera d), del
          D.P.R. n.  416/1974 (Istituzione e riordinamento di  organi
          collegiali  della scuola materna, elementare, secondaria ed
          artistica) e' il seguente:
             "Il  consiglio  di circolo o di istituto, fatte salve le
          competenze del collegio  dei  docenti  e  dei  consigli  di
          interclasse,   e  di  classe,  ha  potere  deliberante,  su
          proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione
          e  la  programmazione  della  vita  e della attivita' della
          scuola, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,  nelle
          seguenti materie:
              (omissis):
                d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle
          attivita'        parascolastiche,         interscolastiche,
          extrascolastiche,  con  particolare  riguardo  ai  corsi di
          recupero   e   di   sostegno,   alle    libere    attivita'
          complementari,   alle   visite   guidate  e  ai  viaggi  di
          istruzione".