Art. 65. 
1. Le disposizioni per la  definizione  agevolata  delle  pendenze  e
delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti Capi  del  presente
titolo non si applicano: 
a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis,
648-ter del codice penale o per taluni  dei  delitti  richiamati  nel
citato articolo 648-bis; 
b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste  dall'articolo
7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;. 
c) alle persone indiziate di appartenenza  ad  associazioni  di  tipo
mafioso e sottoposte ad una misura  di  prevenzione  ai  sensi  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
d)  alle  societa'  nelle  cui  attivita'  economiche  o  finanziarie
risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni  o  altre  utilita'
provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-bis del codice
penale. 
2. Qualora la sentenza e il provvedimento di  cui  al  comma  1,  per
fatti precedentemente commessi, divengano definitivi  successivamente
alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza,di
definizione,  queste  rimangono  prive  di  effetti  e  l'azione   di
accertamento puo' comunque essere esercitata entro  il  secondo  anno
successivo a quello in  cui  la  sentenza  e  il  provvedimento  sono
divenuti definitivi.  Le  somme  versate,  relativamente  ai  singoli
tributi, non sono in ogni caso ripetibili. 
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  copia  della
sentenza definitiva di condanna o  del  provvedimento  definitivo  e'
trasmessa a cura della cancelleria al locale  ufficio  delle  imposte
per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso. 
 
          Nota all'art. 65:
            - Il testo dell'articolo 416- bis del codice  penale,  e'
          il seguente:
             "Art.  416-bis  (Associazione di tipo mafioso). Chiunque
          fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da  tre
          o  piu'  persone,  e' punito con la reclusione da tre a sei
          anni.
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   o    organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
             L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro  che  ne
          fanno  pare  si  avvalgono della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri.
             Se l'associazione e' armata si  applica  la  pena  della
          reclusione  da  quattro  a dieci anni nei casi previsti dal
          primo comma e da cinque a quindici anni nei  casi  previsti
          dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno   la   disponibilita',  per  il  conseguimento  della
          finalita' dell'associazione, di armi o materie  esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se   le   attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto   di   delitti,   le  pene  stabilite  nei  commmi
          precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei confronti del condannato e' sempre  obbligatoria  la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto,  il  profitto  o  che ne costituiscono l'impiego.
          Decadono inoltre di  diritto  le  licenze  di  polizia,  di
          commercio,  di  commissionario  astatore  presso  i mercati
          annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche  e
          i  diritti  ad  essere  inerenti nonche' le iscrizioni agli
          albi di appaltatori di opere o di  forniture  pubbliche  di
          cui il condannato fosse titolare.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate,  che  valendosi  della  forza intimidatrice del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".
            -  Il testo degli articoli 648- bis e 648- ter del codice
          penale e' il seguente:
             "Art.  648-bis  (Sostituzione   di   denaro   o   valori
          provenienti  da  rapina  aggravata,  estorsione aggravata o
          sequestro di pesona a scopo di estorsione). Fuori dei  casi
          di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti
          a  sostituire  denaro  o  valoro provenienti dai delitti di
          rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di
          persona a scopo di estorsione, con  altro  denaro  o  altri
          valori,  al fine di procurare a se' o ad altrui un profitto
          o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi
          il profitto del reato,  e'  punito  con  la  reclusione  da
          quattro  a  dieci  anni e con la multa da lire un milione a
          venti milioni.
             Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
             "Art. 648-ter (Impiego di denaro,  beni  o  utilita'  di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
          648- bis, impiega in  attivita'  economiche  o  finanziarie
          denaro,  beni  o  altre utilita' provenienti dai delitti di
          rapina  aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di
          persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti  la
          produzione   o  il  traffico  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
          anni e con la multa di  lire  due  milioni  a  lire  trenta
          milioni.
             La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
             Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
             -  Il  testo  dell'articolo  7  del  D.L.  n.  152/1991.
          (Provvedimenti  urgenti  in tema di lotta alla criminalita'
          organizzata,   e   di   trasparenza   e   buon    andamento
          dell'attivita' amministrativa), e' il seguente:
             "Art.  7.  -  1. Per i delitti punibili con pena diversa
          dall'ergastolo  commessi   avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo stesso articolo, la pena e'  aumentata  da  un  terzo
          alla meta'.
             2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
          dall'articolo   98   del  codice  penale,  concorrenti  con
          l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere  ritenute
          equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni
          di  pena  si  operano  sulla  quantita'  di pena risultante
          dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
             - La legge n. 575/1965, reca:  "Disposizioni  contro  la
          mafia".