Art. 66. 1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2.
Note all'art. 66: - Il testo del comma 29, dell'articolo 2, del D.L. n. 853/1984. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), e' il seguente: "29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli Uffici delle imposte dirette e gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commmi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte in relazione al tipo di attivita', da uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualita' e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate, nonche' altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attivita'. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione dell'attivita' degli Uffici della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle fnanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sara' data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obbligi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".