Art. 66. 
1. Ai fini degli accertamenti  induttivi  previsti  dall'articolo  2,
comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1985,  n.  17,  e  successive
modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di
cui all'articolo 38, comma 2. 
 
          Note all'art. 66:
             - Il testo del comma 29, dell'articolo 2,  del  D.L.  n.
          853/1984.    (Disposizioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto e di imposte sul reddito e  disposizioni  relative
          all'Amministrazione finanziaria), e' il seguente:
             "29.  Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39
          del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli  54
          e  55  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli Uffici delle
          imposte  dirette  e  gli  Uffici  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  possono,  previa  richiesta  per  raccomandata al
          contribuente di chiarimenti da inviare per  iscritto  entro
          quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali
          presentate  dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi
          di determinazione del reddito  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   stabiliti  nei  precedenti  commmi  1,  9  e  10
          determinando induttivamente l'ammontare dei  ricavi  e  dei
          compensi  ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili
          in misura superiore a  quella  dichiarata,  sulla  base  di
          presunzioni  desunte  in relazione al tipo di attivita', da
          uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni  e  ubicazione
          dei  locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali
          impiegati, numero, qualita' e retribuzioni  degli  addetti,
          acquisti  di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e
          di merci, consumi di energia,  carburanti,  lubrificanti  e
          simili, assicurazioni stipulate, nonche' altri elementi che
          potranno  essere  indicati  con  decreti del Ministro delle
          finanze  anche  per  singole  attivita'.  Negli  avvisi  di
          accertamento  devono essere specificamente indicati i fatti
          che  danno  fondamento  alla  presunzione.  Ai   fini   dei
          controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7
          della   legge   24  aprile  1980,  n.  146,  relative  alla
          programmazione dell'attivita' degli Uffici della Guardia di
          finanza con  decreti  del  Ministro  delle  fnanze.  Tra  i
          criteri  selettivi  e  di sorteggio ivi previsti sara' data
          adeguata rilevanza alla esistenza di constatate  infrazioni
          degli  obblighi  di  fatturazione  e degli obbligi relativi
          alle bolle di accompagnamento, alle  ricevute  e  scontrini
          fiscali  e  ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto".