Art. 78 (Ruolo del personale appartenente alle qualifiche funzionali) 1. In sede di prima attuazione della citata legge n. 358 del 1991 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono individuati, anche attraverso l'istituzione di profili diversi da quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, i profili professionali occorrenti per le esigenze funzionali del Ministero delle finanze, tenuto conto delle necessita' di mobilita' e di utilizzazione intersettoriale del personale. Con le stesse procedure e' stabilita la dotazione organica di ciascun profilo professionale, nel limite della dotazione complessiva di cui al comma 1 dell'articolo 55. 2. Determinate le dotazioni organiche ai sensi del comma 1, il personale appartenente alle qualifiche funzionali, escluso quello di cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e' collocato in un ruolo unico articolato in qualifiche funzionali ed in profili professionali. La collocazione nel ruolo anzidetto si effettua, per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, sulla base dell'anzianita' di servizio e rispettando l'ordine dei precedenti ruoli. Nel caso di pari anzianita' di qualifica tra il personale appartenente a due o piu' dei suddetti precedenti ruoli, la collocazione viene disposta procedendo da coloro che occupano, in ciascuno di essi, il primo posto; l'ordine di collocazione si determina sulla base dell'anzianita' complessiva di servizio nell'Amministrazione statale e, a parita' di quest'ultima, dell'eta'. Con i medesimi criteri si procede alla collocazione di coloro che occupano i successivi posti nei ruoli anzidetti.
Note all'art. 78: - Per la citata legge n. 358/1991 si veda la nota alle premesse. - Il D.P.R. n. 1219/1984 recante: "Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1985. - Per il citato D.Lgs. n. 105/1990 si veda la nota all'art. 4.