Art. 78 
    (Ruolo del personale appartenente alle qualifiche funzionali) 
 1. In sede di prima attuazione della citata legge n. 358 del 1991 ed
entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro  delle  finanze  e  sentite  le
organizzazioni   sindacali   presenti   nel    Consiglio    nazionale
dell'economia  e  del  lavoro,  sono  individuati,  anche  attraverso
l'istituzione di profili diversi da quelli  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre  1984,  n.  1219,  i  profili
professionali occorrenti per le  esigenze  funzionali  del  Ministero
delle finanze, tenuto  conto  delle  necessita'  di  mobilita'  e  di
utilizzazione intersettoriale del personale. Con le stesse  procedure
e' stabilita la dotazione organica di ciascun profilo  professionale,
nel  limite  della  dotazione  complessiva  di   cui   al   comma   1
dell'articolo 55. 
 2. Determinate le dotazioni organiche  ai  sensi  del  comma  1,  il
personale appartenente alle qualifiche funzionali, escluso quello  di
cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e' collocato in un
ruolo  unico  articolato  in  qualifiche  funzionali  ed  in  profili
professionali. La collocazione nel ruolo anzidetto si  effettua,  per
ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale,  sulla
base  dell'anzianita'  di  servizio  e   rispettando   l'ordine   dei
precedenti ruoli. Nel caso di pari anzianita'  di  qualifica  tra  il
personale appartenente a due o piu' dei suddetti precedenti ruoli, la
collocazione viene disposta procedendo da  coloro  che  occupano,  in
ciascuno di  essi,  il  primo  posto;  l'ordine  di  collocazione  si
determina  sulla  base  dell'anzianita'   complessiva   di   servizio
nell'Amministrazione statale e, a parita' di quest'ultima, dell'eta'. 
Con i medesimi criteri si procede alla  collocazione  di  coloro  che
occupano i successivi posti nei ruoli anzidetti. 
 
          Note all'art. 78:
          -  Per  la  citata  legge  n. 358/1991 si veda la nota alle
          premesse.
          - Il  D.P.R.  n.  1219/1984  recante:  "Individuazione  dei
          profili   professionali  del  personale  dei  Ministeri  in
          attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n.  312"
          e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30
          ottobre 1985.
          - Per il citato D.Lgs. n. 105/1990 si veda la nota all'art.
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