Art. 138 (art. 40 Cod. Str.)
(Strisce longitudinali)
1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia
o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per
incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima
della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, e' di 15 cm
per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm
per tutte le altre strade.
2. Le strisce longitudinali si suddividono in:
a) strisce di separazione dei sensi di marcia;
b) strisce di corsia;
c) strisce di margine della carreggiata;
d) strisce di raccordo;
e) strisce di guida sulle intersezioni.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue
(fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle
strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente
tabella:
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Tipo di Tratto Intervallo Ambito di applicazione
striscia m m
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a 4,5 7,5 Per separazione dei sensi di marcia
e delle corsie di marcia nei tratti
con velocita' di progetto superiore
a 110 km/h
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b 3,0 4,5 Per separazione dei sensi di marcia
e delle corsie di marcia nei tratti
con velocita' di progetto tra 50 e
110 km/h
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c 3,0 3,0 Per separazione dei sensi di marcia
e delle corsie di marcia nei tratti
con velocita' non superiore a 50
km/h o in galleria
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d 4,5 1,5 Per strisce di preavviso dello
approssimarsi di una striscia
continua
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e 3,0 3,0 Per delimitare le corsie di accele-
razione e decelerazione
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f 1,0 1,0 Per strisce di margine, per inter-
ruzione di linee continue in cor-
rispondenza di accessi laterali
o di passi carrabili
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g 1,0 1,5 Per strisce di guida sulle inter-
sezioni
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h 4,5 3 Per strisce di separazione delle
corsie reversibili
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4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui
alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in funzione dei
raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto.
5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30
m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano cosi'
ravvicinate da non consentire tale lunghezza.
6. Il tracciamento delle strisce longitudinali e' obbligatorio su
tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di
pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre e' facoltativo
su quelle locali.