Art. 139 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di separazione dei sensi di marcia)
1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o
due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale
larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non
inferiore alla larghezza di una di esse.
2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere
continua:
a) sulle carreggiate a due corsie di marcia, allorche' non si
voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia
adiacente per il sorpasso;
b) in prossimita' delle intersezioni a raso;
c) nelle zone di attestamento;
d) in prossimita' degli attraversamenti pedonali e di quelli
ciclabili;
e) in prossimita' di tratti stradali in cui la visibilita' e'
ridotta, come nelle curve e sui dossi;
f) in prossimita' dei passaggi ferroviari a livello;
g) in prossimita' delle strettoie.
3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate
con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei
sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione
della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilita' non
e' sufficiente.
4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua,
devono essere impiegate allorche' uno dei due sensi di marcia dispone
di una distanza di visibilita' ridotta (figg. da II.416 a II.424),
ovvero per consentire la possibilita' di sorpasso ai veicoli in
uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali
strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.
5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una
discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha
effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione
normale sulla carreggiata.
6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per
separare i sensi di marcia nei seguenti casi:
a) nelle strade a carreggiata unica a due o piu' corsie per senso
di marcia (fig. II.426);
b) quando due o piu' corsie nello stesso senso di marcia sono
delimitate da strisce continue (fig. II.426);
c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con
l'asse della carreggiata;
d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito
manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione
distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra
le due strisce e' superiore a 50 cm, esso dovra' essere evidenziato
con le zebrature di cui all'articolo 150, comma 2.
7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie
reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue,
del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i
conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati
dalla apposita segnaletica semaforica.
8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le
strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.
9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza
di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una
sufficiente visibilita' per le manovre di attraversamento o di
svolta.
10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce
trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono
essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la
sosta.
11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia
longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono
adottare strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui alla
tabella dell'articolo 138, comma 3.