Art. 139 (Art. 40 Cod. Str.) 
            (Strisce di separazione dei sensi di marcia) 
  1. La separazione dei sensi di marcia si realizza  mediante  una  o
due strisce longitudinali affiancate di colore  bianco  e  di  uguale
larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere  non
inferiore alla larghezza di una di esse. 
  2. La striscia di separazione  dei  sensi  di  marcia  deve  essere
continua: 
   a) sulle carreggiate a due corsie  di  marcia,  allorche'  non  si
voglia consentire l'occupazione,  neppure  momentanea,  della  corsia
adiacente per il sorpasso; 
   b) in prossimita' delle intersezioni a raso; 
   c) nelle zone di attestamento; 
   d) in prossimita'  degli  attraversamenti  pedonali  e  di  quelli
ciclabili; 
   e) in prossimita' di tratti stradali  in  cui  la  visibilita'  e'
ridotta, come nelle curve e sui dossi; 
   f) in prossimita' dei passaggi ferroviari a livello; 
   g) in prossimita' delle strettoie. 
  3. Lungo le curve, sui dossi e nelle  strettoie,  non  disciplinate
con senso unico alternato, la striscia continua  di  separazione  dei
sensi di marcia deve avere lunghezza tale da  impedire  l'occupazione
della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilita' non
e' sufficiente. 
  4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una  discontinua,
devono essere impiegate allorche' uno dei due sensi di marcia dispone
di una distanza di visibilita' ridotta (figg. da  II.416  a  II.424),
ovvero per consentire la  possibilita'  di  sorpasso  ai  veicoli  in
uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali
strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m. 
  5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua  ed  una
discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha
effettuato un sorpasso consentito, di  riprendere  la  sua  posizione
normale sulla carreggiata. 
  6. Due strisce affiancate  continue  devono  essere  tracciate  per
separare i sensi di marcia nei seguenti casi: 
   a) nelle strade a carreggiata unica a due o piu' corsie per  senso
di marcia (fig. II.426); 
   b) quando due o piu' corsie nello  stesso  senso  di  marcia  sono
delimitate da strisce continue (fig. II.426); 
   c) quando la separazione dei sensi  di  marcia  non  coincide  con
l'asse della carreggiata; 
   d) quando si predispone uno spartitraffico, anche  senza  apposito
manufatto,  per  conferire  maggiore  sicurezza   alla   circolazione
distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio  tra
le due strisce e' superiore a 50 cm, esso dovra'  essere  evidenziato
con le zebrature di cui all'articolo 150, comma 2. 
  7. In presenza di sistemi di regolazione del  traffico  con  corsie
reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue,
del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo  138,  comma  3,  e  i
conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati
dalla apposita segnaletica semaforica. 
  8. In tutti gli altri casi non previsti dal  presente  articolo  le
strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue. 
  9. Le strisce continue possono essere interrotte in  corrispondenza
di  strade  o  accessi  laterali,  sempre  che  sia   garantita   una
sufficiente visibilita'  per  le  manovre  di  attraversamento  o  di
svolta. 
  10.  Le  strisce  longitudinali  continue,   connesse   a   strisce
trasversali, che servono a delimitare gli stalli  di  sosta,  possono
essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con  la
sosta. 
  11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia
longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono
adottare strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui  alla
tabella dell'articolo 138, comma 3.