Art. 141 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di margine della carreggiata)
1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore
bianco.
2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle
corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate
nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.
3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una
strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di
accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi
carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c).
4. La larghezza minima delle strisce di margine e' di: 25 cm per le
autostrade e le strade extraurbane principali, 15 cm per le strade
extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbana di quartiere
e 12 cm per le strade locali.
5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade
extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si
verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono essere
dotate di elementi di rilievo che producono un effetto sonoro o
inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente
della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale
accorgimento puo' essere adottato tutte le volte che sia ritenuto
necessario. In tale caso lo spessore della striscia con gli elementi
a rilievo puo' raggiungere lo spessore di 5 mm. Sia i materiali da
utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il
profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale.