Art. 141 (Art. 40 Cod. Str.) 
               (Strisce di margine della carreggiata) 
  1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore
bianco. 
  2. Le strisce di margine  sono  continue  in  corrispondenza  delle
corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere  realizzate
nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta. 
  3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di  una
strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di  corsie  di
accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi
carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c). 
  4. La larghezza minima delle strisce di margine e' di: 25 cm per le
autostrade e le strade extraurbane principali, 15 cm  per  le  strade
extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbana di  quartiere
e 12 cm per le strade locali. 
  5.  Le  strisce  di  margine  delle  autostrade  e   delle   strade
extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle  in  cui  si
verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono  essere
dotate di elementi di rilievo  che  producono  un  effetto  sonoro  o
inducono una vibrazione sul  veicolo,  per  avvertire  il  conducente
della sua posizione  rispetto  al  margine  della  carreggiata;  tale
accorgimento puo' essere adottato tutte le  volte  che  sia  ritenuto
necessario. In tale caso lo spessore della striscia con gli  elementi
a rilievo puo' raggiungere lo spessore di 5 mm. Sia  i  materiali  da
utilizzare per la  costruzione  degli  elementi  a  rilievo,  che  il
profilo degli stessi, sono soggetti  ad  approvazione  da  parte  del
Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale   per   la
circolazione e la sicurezza stradale.