Art. 142 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di raccordo)
1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore
bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza
della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie.
2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse
stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di quartiere e
per le strade locali e il 2% per tutti gli altri tipi di strade,
fatti salvi i casi in cui cio' risultasse impossibile per la presenza
di intersezioni a monte (fig. II.429).
3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata
dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone
possono essere visualizzate mediante zebratura.
4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli
o isole posti entro la carreggiata devono essere realizzate come
indicato in figura II.430.