Art. 142 (Art. 40 Cod. Str.) 
                        (Strisce di raccordo) 
  1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique  di  colore
bianco e vanno usate in  dipendenza  di  variazioni  della  larghezza
della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie. 
  2.  L'inclinazione  delle  linee  di  raccordo  rispetto   all'asse
stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di quartiere  e
per le strade locali e il 2% per tutti  gli  altri  tipi  di  strade,
fatti salvi i casi in cui cio' risultasse impossibile per la presenza
di intersezioni a monte (fig. II.429). 
  3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata
dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste  zone
possono essere visualizzate mediante zebratura. 
  4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli
o isole posti entro la  carreggiata  devono  essere  realizzate  come
indicato in figura II.430.