Art. 145 (Art. 40 Cod. Str.)
(Attraversamenti pedonali)
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di
marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade
locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade;
la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm (fig.
II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque
commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA
l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte
della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in
tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento
pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la
visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si
accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali
possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una
striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo
151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'.
Su tale striscia e' vietata la sosta (fig. II.436).