Art. 146 (Art. 40 Cod. Str.)
(Attraversamenti ciclabili)
1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per
garantire la continuita' delle piste ciclabili nelle aree di
intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata
mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con
segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi
interni delle due strisce trasversali e' di 1 m per gli
attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a
doppio senso (fig.II.437).
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle
strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da
parte dei conducenti, nei confronti dei ciclisti che si accingono ad
impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono
essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia
gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma
3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'. Su tale
striscia e' vietata la sosta.