Art. 147 (Art. 40 Cod. Str.) (Frecce direzionali) 1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimita' di una intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco. 2. Le frecce direzionali sono: a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra; b) freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico; c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra; d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a destra e l'attraversamento diretto dell'intersezione; e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione; f) freccia di rientro. 3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d. 4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439). 5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie e' stabilita in figura II.440. 6. La punta delle frecce tracciate in prossimita' di una linea di arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m. 7. L'intervallo longitudinale tra piu' frecce uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento.