Art. 147 (Art. 40 Cod. Str.)
(Frecce direzionali)
1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per
consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in
prossimita' di una intersezione, le corsie da riservare a determinate
manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali
di colore bianco.
2. Le frecce direzionali sono:
a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a
destra;
b) freccia diritta per le corsie specializzate per
l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare il senso
di marcia sulle strade a senso unico;
c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a
sinistra;
d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie
specializzate per la svolta a destra e l'attraversamento diretto
dell'intersezione;
e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie
specializzate per la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto
dell'intersezione;
f) freccia di rientro.
3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo
di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure
II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d.
4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per
segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439).
5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie e' stabilita
in figura II.440.
6. La punta delle frecce tracciate in prossimita' di una linea di
arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m.
7. L'intervallo longitudinale tra piu' frecce uguali, ripetute
lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero
delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle
zone di preselezione e di attestamento.