Art. 151 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico collettivo di linea)
1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in
servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da
una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza
minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine
continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si
raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di
fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La
larghezza delle strisce e' di 12 cm.
2. La zona di fermata e' suddivisa in tre parti: la prima e
l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione
delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel
flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere
una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del
veicolo piu' lungo che effettua la fermata.
3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante
tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. II.447).
4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve
essere apposta l'iscrizione BUS.
5. Nelle zone di fermata e' vietata la sosta dei veicoli.