Art. 151 (Art. 40 Cod. Str.) 
(Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli  in  servizio  di
               trasporto pubblico collettivo di linea) 
  1. Le  strisce  di  delimitazione  della  fermata  dei  veicoli  in
servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da
una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una  distanza
minima di  2,70  m  dal  marciapiede  o  dalla  striscia  di  margine
continua, e  da  due  strisce  trasversali  gialle  continue  che  si
raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di  golfi  di
fermata le strisce  trasversali  possono  non  essere  tracciate.  La
larghezza delle strisce e' di 12 cm. 
  2. La zona di fermata  e'  suddivisa  in  tre  parti:  la  prima  e
l'ultima di lunghezza pari a 12  m,  necessarie  per  l'effettuazione
delle manovre di accostamento al marciapiede e di  reinserimento  nel
flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve  avere
una lunghezza minima pari alla lunghezza,  maggiorata  di  2  m,  del
veicolo piu' lungo che effettua la fermata. 
  3. La prima e l'ultima parte possono  essere  evidenziate  mediante
tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. II.447). 
  4. Sulla pavimentazione all'interno  della  zona  di  fermata  deve
essere apposta l'iscrizione BUS. 
  5. Nelle zone di fermata e' vietata la sosta dei veicoli.