Art. 154 (Art. 40 Cod. Str.)
(Altri dispositivi per segnaletica orizzontale)
1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere
installati a raso della pavimentazione o di poco sporgenti.
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere
realizzati con qualunque materiale, purche' idoneo per visibilita' e
durata a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere
impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa
trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti
dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata
sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.