Art. 154 (Art. 40 Cod. Str.) (Altri dispositivi per segnaletica orizzontale) 1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o di poco sporgenti. 2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzati con qualunque materiale, purche' idoneo per visibilita' e durata a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti. 3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm. 4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.