Art. 82. 
  Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico 
 
  1. A coloro che abbiano conseguito  una  qualifica  o  mediante  la
frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845 o  direttamente  sul  lavoro  e'  data
facolta' di accesso  alle  diverse  classi  della  scuola  secondaria
superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. Per
gli allievi che frequentano attivita'  di  formazione  professionale,
privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le  regioni
adottano, con il consenso dei medesimi, misure  atte  a  favorire  la
necessaria integrazione con  le  attivita'  didattiche  che  dovranno
essere attuate a cura della competente autorita'  scolastica,  a  cui
compete altresi' il conferimento del titolo. 
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  rientranti  nelle  loro
attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le  attrezzature
degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96. 
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano nelle  materie  di  cui  al  presente  capo  le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e  delle
relative norme di attuazione. 
  4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i  Ministri  della  difesa,  delle  finanze  e  del  lavoro  e  della
previdenza sociale,  e'  stabilita,  sulla  base  degli  insegnamenti
impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi
di  formazione  generale,   professionale   e   di   perfezionamento,
frequentati dagli arruolati  e  dai  sottoufficiali  in  applicazione
della legge 10 maggio  1983  n.  212,  con  quelli  rilasciati  dagli
istituti professionali,  ivi  compresi  quelli  conseguibili  con  la
frequenza dei corsi sperimentali di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione
agli esami di  maturita'  professionale.  In  relazione  al  suddetto
decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli. 
  5.  In  materia  di  interventi  di  formazione  professionale   si
applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge  20
maggio 1993 n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
 
          Note all'art. 82:
             -  La legge n. 845/1978 reca: Legge-quadro in materia di
          formazione professionale.
             -  L'art.  9  del  D.L.  n.  148/1993  convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge n. 236/1993 (Interventi urgenti
          a sostegno dell'occupazione)  prevede  vari  interventi  in
          materia  di  formazione  professionale  e,  in  particolare
          (comma 14), attribuisce ai provveditorati agli studi e alle
          istituzioni scolastiche pubbliche  -  oltre  che  ad  altre
          amministrazioni  ed enti - il compito di avviare gli utenti
          del servizio da essi esercitato presso i datori  di  lavoro
          privati che siano disponibili ad ospitarli.