Art. 75 Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189 1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti: "3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: a) ruolo 'ispettori': 1) maresciallo aiutante; 2) maresciallo capo; 3) maresciallo ordinario; 4) maresciallo; b) ruolo 'sovrintendenti': 1) brigadiere capo; 2) brigadiere; 3) vice brigadiere. 4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici: 1) appuntato scelto; 2) appuntato; 3) finanziere scelto; 4) finanziere. A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'".
Nota all'art. 75: - I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), recitavano: "Il personale sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici: aiutante di battaglia; maresciallo maggiore; maresciallo capo; maresciallo ordinario; brigadiere; vicebrigadiere. Il grado di aiutante di battaglia e' conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra. I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici: appuntato; finanziere; allievo finanziere".