Art. 75 
             Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189 
 
  1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
sono sostituiti, dai seguenti: 
"3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e'  ordinato
nei seguenti gradi gerarchici: 
a) ruolo 'ispettori': 
   1) maresciallo aiutante; 
   2) maresciallo capo; 
   3) maresciallo ordinario; 
   4) maresciallo; 
b) ruolo 'sovrintendenti': 
   1) brigadiere capo; 
   2) brigadiere; 
   3) vice brigadiere. 
  4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e  finanzieri'  e'
ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici: 
1) appuntato scelto; 
2) appuntato; 
3) finanziere scelto; 
4) finanziere. 
A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non  appartenendo
al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'". 
 
          Nota all'art. 75:
             - I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2  della  legge  23  aprile
          1959,  n.  189  (Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza), recitavano:
          "Il  personale   sottufficiali  e'  ordinato  nei  seguenti
          gradi gerarchici:
              aiutante di battaglia;
              maresciallo maggiore;
              maresciallo capo;
              maresciallo ordinario;
              brigadiere;
              vicebrigadiere.
             Il  grado  di  aiutante  di  battaglia  e'  conferito ai
          sottufficiali di  ogni  grado  e  ai  militari  di  truppa,
          soltanto per azioni compiute in guerra.
             I  militari  di  truppa sono ordinati nei seguenti gradi
          gerarchici:
              appuntato;
              finanziere;
              allievo finanziere".