Art. 77.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei
parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione
delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee
fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la
Conferenza unificata.
Note all'art. 77:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59, si veda nota all'art. 3.
- Per gli estremi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si
veda nota all'art. 75.