Art. 77.
                     Compiti di rilievo nazionale
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  4, lettera c), della  legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia di  parchi naturali  e riserve  statali, marine  e terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.  L'individuazione, l'istituzione  e la  disciplina generale  dei
parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione
delle  relative  misure  di   salvaguardia  sulla  base  delle  linee
fondamentali  della  Carta della  natura,  sono  operati, sentita  la
Conferenza unificata.
 
          Note all'art. 77:
            -  Per il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, si veda nota all'art. 3.
            - Per gli estremi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si
          veda nota all'art. 75.