Art. 78.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Tutte  le funzioni  amministrative in  materia di  aree naturali
protette non indicate  all'articolo 77 sono conferite  alle regioni e
agli enti locali.
  2. Con  atto di indirizzo  e coordinamento sono  individuate, sulla
base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le
riserve statali, non collocate nei  parchi nazionali, la cui gestione
viene affidata a regioni o enti locali.