Art. 78.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali
protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e
agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla
base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le
riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione
viene affidata a regioni o enti locali.