Art. 88.

  1.  Nell'articolo  482 del codice di procedura civile le parole "il
capo  dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono sostituite dalle
parole  "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un
giudice da lui delegato".
 
           Nota all'art. 88:
            - Il testo vigente dell'art. 482 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 482 (Termine ad adempiere). - Non si puo'  iniziare
          l'esecuzione  forzata  prima  che  sia  decorso  il termine
          indicato nel precetto e in ogni caso non  prima  che  siano
          decorsi  dieci  giorni  dalla  notificazione di esso: ma il
          presidente del tribunale competente per l'esecuzione  o  un
          giudice  da  lui  delegato,  se vi e' pericolo nel ritardo,
          puo' autorizzare l'esecuzione  immediata,  con  cauzione  o
          senza.
            L'autorizzazione  e' data con decreto scritto in calce al
          precetto e trascritto  a  cura  dell'ufficiale  giudiziario
          nella copia da notificarsi.".