Art. 89. 1. L'articolo 483 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). - Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, puo' limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se e' iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza e' pronunciata dal giudice di quest'ultima.".