Art. 89.

  1.  L'articolo 483 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  483.  (Cumulo  dei  mezzi di espropriazione). - Il creditore
puo'  valersi  cumulativamente  dei  diversi  mezzi di espropriazione
forzata  previsti  dalla  legge,  ma, su opposizione del debitore, il
giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, puo' limitare
l'espropriazione  al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a
quello che il giudice stesso determina.
  Se  e'  iniziata  anche  l'esecuzione  immobiliare,  l'ordinanza e'
pronunciata dal giudice di quest'ultima.".