Art. 90. 1. L'articolo 484 del codice di procedura civile e' cosi' modificato: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione."; b) il terzo comma e' abrogato.
Nota all'art. 90: - Il testo vigente dell'art. 484 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 484 (Giudice dell'esecuzione). - L'espropriazione e' diretta da un giudice. La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.".