Art. 90.

  1.   L'articolo  484  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del
tribunale,  su  presentazione  a  cura  del cancelliere del fascicolo
entro due giorni dalla sua formazione.";
    b) il terzo comma e' abrogato.
 
           Nota all'art. 90:
            - Il testo vigente dell'art. 484 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 484 (Giudice dell'esecuzione).  -  L'espropriazione
          e' diretta da un giudice.
            La  nomina  del  giudice  dell'esecuzione  e'  fatta  dal
          presidente del  tribunale,  su  presentazione  a  cura  del
          cancelliere  del  fascicolo  entro  due  giorni  dalla  sua
          formazione.
            Si applicano al giudice dell'esecuzione  le  disposizioni
          degli articoli 174 e 175.".