Art. 91.

  1.  Negli  articoli  488,  secondo comma, e 492, secondo comma, del
codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
 
           Note all'art. 91:
            - Il testo vigente dell'art. 488 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). -  Il  cancelliere
          forma  per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo,
          nel  quale  sono  inseriti  tutti  gli  atti  compiuti  dal
          giudice,  dal  cancelliere  e dall'ufficiale giudiziario, e
          gli  atti  e  documenti  depositati  dalle  parti  e  dagli
          eventuali   interessati,   il   presidente   del  tribunale
          competente per l'esecuzione o  il  giudice  dell'esecuzione
          stessa puo' autorizzare il creditore a depositare, in luogo
          dell'originale,  una  copia autentica del titolo esecutivo,
          con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta  del
          giudice.".
            -  Il testo vigente dell'art. 492 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  492  (Forma  del  pignoramento).  - Salve le forme
          particolari previste nei  capi  seguenti,  il  pignoramento
          consiste  in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa
          al debitore  di  astenersi  da  qualunque  atto  diretto  a
          sottrarre  alla garanzia del credito esattamente indicato i
          beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti  di
          essi.
            Quando  la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel
          compiere il pignoramento sia munito del  titolo  esecutivo,
          il  presidente  del  tribunale competente per l'esecuzione,
          puo'  concedere  al  creditore  l'autorizzazione   prevista
          nell'art. 488, secondo comma.".