Art. 91. 1. Negli articoli 488, secondo comma, e 492, secondo comma, del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Note all'art. 91: - Il testo vigente dell'art. 488 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). - Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa puo' autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.". - Il testo vigente dell'art. 492 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione, puo' concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'art. 488, secondo comma.".