Art. 93.

  1.  Negli  articoli  515, primo e secondo comma, 521, quarto comma,
530,  primo,  terzo,  quarto  e  quinto comma, 531, terzo comma, 532,
primo e secondo comma, 533, primo e terzo comma, 534, primo e secondo
comma,  535,  secondo  comma,  538,  secondo comma, 541, 542, primo e
secondo  comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma,
609,  secondo  comma,  610,  611, secondo comma, 612, primo e secondo
comma,  613  e  614,  primo  e secondo comma, del codice di procedura
civile  la  parola  "pretore"  e'  sostituita  dalle  parole "giudice
dell'esecuzione".
 
           Note all'art. 93:
            - Il testo vigente dell'art. 515 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili). - Le
          cose, che il proprietario di  un  fondo  vi  tiene  per  il
          servizio  e  la  coltivazione  del medesimo, possono essere
          pignorate separatamente dall'immobile soltanto in  mancanza
          di  altri  mobili;  tuttavia  il giudice dell'esecuzione su
          istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere
          dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra
          le cose suindicate  che  sono  di  uso  necessario  per  la
          coltura  del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene
          pignorate,  con  le   opportune   cautele   per   la   loro
          conservazione e ricostituzione.
            Le  stesse  disposizioni il giudice dell'esecuzione, puo'
          dare relativamente alle cose destinate dal  coltivatore  al
          servizio o alla coltivazione del fondo.".
            -  Il testo vigente dell'art. 521 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  521 (Nomina e obblighi del custode). - Non possono
          essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza
          il consenso del debitore, ne'  il  debitore  o  le  persone
          della  sua famiglia che convivono con lui senza il consenso
          del creditore.
            Il custode sottoscrive  il  processo  verbale  dal  quale
          risulta la sua nomina.
            Al   fine   della  conservazione  delle  cose  pignorate,
          l'ufficiale giudiziario autorizza il  custode  a  lasciarle
          nell'immobile  appartenente  al  debitore  o a trasportarle
          altrove.
            Il custode non puo'  usare  delle  cose  pignorate  senza
          l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere
          il conto a norma dell'art.  593.".
            -  Il testo vigente dell'art. 530 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.   530   (Provvedimento  per  l'assegnazione  o  per
          l'autorizzazione della  vendita).  -  Sull'istanza  di  cui
          all'articolo  precedente  il  giudice dell'esecuzione fissa
          l'udienza per l'audizione delle parti.
            All'udienza  le  parti  possono  fare  osservazioni circa
          l'assegnazione e  circa  il  tempo  e  le  modalita'  della
          vendita,  e  debbono  proporre,  a  pena  di  decadenza, le
          opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia'  decadute
          dal diritto di proporle.
            Se  non  vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo delle parti comparse, il giudice  dell'esecuzione
          dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
            Se  vi  sono  opposizioni  il  giudice dell'esecuzione le
          decide con sentenza e dispone con ordinanza  l'assegnazione
          o la vendita.
            Qualora   ricorra  l'ipotesi  prevista  dal  terzo  comma
          dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino  alla
          presentazione   del  ricorso,  il  giudice  dell'esecuzione
          provvedera' con decreto per l'assegnazione  o  la  vendita;
          altrimenti  provvedera'  a  norma  dei commi precedenti, ma
          saranno  sentiti  soltanto  i  creditori  intervenuti   nel
          termine previsto dal terzo comma dell'art. 525.".
            -  Il testo vigente dell'art. 531 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  531 (Vendita di frutti pendenti o di speciali beni
          mobili).  La vendita di frutti  pendenti  non  puo'  essere
          disposta  se non per il tempo della loro maturazione, salvo
          diverse consuetudini locali.
            La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta  prima
          che siano in bozzoli.
            Delle    cose   indicate   nell'art.   515   il   giudice
          dell'esecuzione puo' differire la vendita  per  il  periodo
          che   ritiene      necessario   a  soddisfare  le  esigenze
          dell'azienda agraria.".
            - Il testo vigente dell'art. 532 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario).  -  Quando
          lo  ritiene  opportuno,  il  giudice  dell'esecuzione  puo'
          disporre  che  le  cose  pignorate  siano  affidate  a   un
          commissionario affinche' proceda alla vendita.
            Nello  stesso  provvedimento  il giudice dell'esecuzione,
          sentito quando occorre uno stimatore fissa il prezzo minimo
          della vendita e l'importo globale  fino  al  raggiungimento
          del  quale  la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre
          al commissionario una cauzione.
            Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o  di
          mercato,   la  vendita  non  puo'  essere  fatta  a  prezzo
          inferiore al minimo ivi segnato.".
            - Il testo vigente dell'art. 533 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.   533   (Obblighi   del   commissionario).   -   Il
          commissionario  non  puo' vendere se non per contanti. Egli
          e' tenuto in ogni  caso  a  documentare  le  operazioni  di
          vendita  mediante certificato, fattura o fissato bollato in
          doppio  esemplare,  uno dei quali deve essere consegnato al
          cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel  termine
          stabilito    dal    giudice    dell'esecuzione    nel   suo
          provvedimento.
            Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel  termine
          di   un   mese  dal  provvedimento  di  autorizzazione,  il
          commissionario, salvo  che  il  termine  sia  prorogato  su
          istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare
          i beni, affinche' siano venduti all'incanto.
            Il  compenso  al  commissionario e' stabilito dal giudice
          dell'esecuzione con decreto.".
            - Il testo vigente dell'art. 534 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve
          essere   fatta   ai   pubblici    incanti,    il    giudice
          dell'esecuzione,  col  provvedimento  di  cui all'art. 530,
          stabilisce  il  giorno,  l'ora  e  il  luogo  in  cui  deve
          eseguirsi,  e  ne  affida  l'esecuzione  al  cancelliere  o
          all'ufficiale  giudiziario  o  ad  un   istituto   all'uopo
          autorizzato.
            Nello  stesso  provvedimento  il  giudice dell'esecuzione
          puo' disporre che,  oltre  alla  pubblicita'  prevista  dal
          primo  comma  dell'art. 490, sia data anche una pubblicita'
          straordinaria  a  norma  del  comma  terzo   dello   stesso
          articolo.".
            -  Il testo vigente dell'art. 535 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  535  (Prezzo  base  dell'incanto).  - Se il valore
          delle cose risulta da listino di borsa  o  di  mercato,  il
          prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente
          alla vendita.
            In  ogni  altro  caso  il  giudice  dell'esecuzione,  nel
          provvedimento di cui all'art. 530, sentito  quando  occorre
          uno  stimatore,  fissa il prezzo di apertura dell'incanto o
          autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita  al
          migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.".
            -  Il testo vigente dell'art. 538 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  538  (Nuovo  incanto).  -  Quando  una  cosa messa
          all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne da'  notizia
          alle parti.
            Se  delle  cose  invendute  nessuno  dei creditori chiede
          l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535,
          secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina  un  nuovo
          incanto nel quale e' ammessa qualsiasi offerta.".
            -  Il testo vigente dell'art. 541 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  541  (Distribuzione  amichevole). - Se i creditori
          concorrenti chiedono la distribuzione della somma  ricavata
          secondo  un  piano  concordato, il giudice dell'esecuzione,
          sentito il debitore, provvede in conformita'.".
            - Il testo vigente dell'art. 542 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 542 (Distribuzione giudiziale). -  Se  i  creditori
          non  raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o
          il giudice dell'esecuzione non l'approva,  ognuno  di  essi
          puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma
          ricavata.
            Il    giudice    dell'esecuzione,   sentite   le   parti,
          distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli  510
          e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.".
            -  Il testo vigente dell'art. 552 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  552  (Assegnazione  e  vendita  di cose dovute dal
          terzo).  -  Se  il  terzo  si  dichiara  o  e'   dichiarato
          possessore  di  cose  appartenenti  al debitore, il giudice
          dell'esecuzione,   sentite   le   parti,    provvede    per
          l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli
          articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a
          norma dell'articolo seguente.".
            -  Il testo vigente dell'art. 553 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  553  (Assegnazione e vendita di crediti).  - Se il
          terzo  si  dichiara  o  e'  dichiarato  debitore  di  somme
          esigibili  immediatamente  o  in  termini  non  maggiori di
          novanta giorni, il giudice dell'esecuzione  le  assegna  in
          pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
            Se  le  somme  dovute dal terzo sono esigibili in termine
          maggiore, o si tratta di censi  o  di  rendite  perpetue  o
          temporanee,   e  i  creditori  non  ne  chiedono  d'accordo
          l'assegnazione,   si   applicano   le   regole   richiamate
          nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
            Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono
          assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione
          di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.".
            -  Il testo vigente dell'art. 554 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  554  (Pegno  o  ipoteca  a  garanzia  del  credito
          assegnato).  -  Se  il  credito  assegnato  o  venduto   e'
          garantito  da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che
          la cosa data  in  pegno  sia  affidata  all'assegnatario  o
          aggiudicatario  del credito oppure ad un terzo che designa,
          sentite le parti.
            Se  il  credito  assegnato  o  venduto  e'  garantito  da
          ipoteca,  il  provvedimento  di  assegnazione  o  l'atto di
          vendita va annotato nei libri fondiari.".
            -  Il testo vigente dell'art. 609 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.   609   (Provvedimenti   circa  i  mobili  estranei
          all'esecuzione).  - Se nell'immobile si trovano cose mobili
          appartenenti alla  parte  tenuta  al  rilascio  e  che  non
          debbono  essere  consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la
          stessa parte non le asporta immediatamente,  puo'  disporne
          la  custodia sul posto anche a cura della parte istante, se
          consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
            Se le cose  sono  pignorate  o  sequestrate,  l'ufficiale
          giudiziario   da'   immediatamente   notizia  dell'avvenuto
          rilascio al creditore su istanza del quale fu  eseguito  il
          pignoramento  o  il sequestro, e al giudice dell'esecuzione
          per l'eventuale sostituzione del custode.".
            - Il testo vigente dell'art. 610 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  610  (Provvedimenti  temporanei).  Se  nel   corso
          dell'esecuzione   sorgono  difficolta'  che  non  ammettono
          dilazione,  ciascuna  parte  puo'   chiedere   al   giudice
          dell'esecuzione,   anche   verbalmente,   i   provvedimenti
          temporanei occorrenti.".
            - Il testo vigente dell'art. 611 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 611 (Spese dell'esecuzione). - Nel processo verbale
          l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate
          dalla parte istante.
            La  liquidazione  delle  spese  e'  fatta   dal   giudice
          dell'esecuzione   con   decreto   che   costituisce  titolo
          esecutivo.".
            - Il testo vigente dell'art. 612 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  612  (Provvedimento).  -  Chi   intende   ottenere
          l'esecuzione  forzata  di  una  sentenza  di  condanna  per
          violazione di un obbligo di fare o di  non  fare,  dopo  la
          notificazione  del  precetto,  deve chiedere con ricorso al
          giudice dell'esecuzione che siano determinate le  modalita'
          dell'esecuzione.
            Il  giudice  dell'esecuzione  provvede  sentita  la parte
          obbligata.    Nella  sua  ordinanza   designa   l'ufficiale
          giudiziario  che deve procedere all'esecuzione e le persone
          che  debbono  provvedere  al  compimento   dell'opera   non
          eseguita o alla distruzione di quella compiuta.".
            -  Il testo vigente dell'art. 613 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  613 (Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione).
          - L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla  forza
          pubblica  e  deve  chiedere  al  giudice dell'esecuzione le
          opportune disposizioni per  eliminare  le  difficolta'  che
          sorgono    nel    corso    dell'esecuzione.    Il   giudice
          dell'esecuzione provvede con decreto.".
            -  Il testo vigente dell'art. 614 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.   614   (Rimborso   delle   spese).  -  Al  termine
          dell'esecuzione o nel  corso  di  essa,  la  parte  istante
          presenta  al  giudice  dell'esecuzione  la nota delle spese
          anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con  domanda
          di decreto d'ingiunzione.
            Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate
          le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'art.
          642.".