Art. 93. 1. Negli articoli 515, primo e secondo comma, 521, quarto comma, 530, primo, terzo, quarto e quinto comma, 531, terzo comma, 532, primo e secondo comma, 533, primo e terzo comma, 534, primo e secondo comma, 535, secondo comma, 538, secondo comma, 541, 542, primo e secondo comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma, 609, secondo comma, 610, 611, secondo comma, 612, primo e secondo comma, 613 e 614, primo e secondo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione".
Note all'art. 93: - Il testo vigente dell'art. 515 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili). - Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione, puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.". - Il testo vigente dell'art. 521 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 521 (Nomina e obblighi del custode). - Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.". - Il testo vigente dell'art. 530 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita). - Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525.". - Il testo vigente dell'art. 531 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 531 (Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili). La vendita di frutti pendenti non puo' essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta prima che siano in bozzoli. Delle cose indicate nell'art. 515 il giudice dell'esecuzione puo' differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.". - Il testo vigente dell'art. 532 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). - Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario affinche' proceda alla vendita. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione, sentito quando occorre uno stimatore fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.". - Il testo vigente dell'art. 533 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 533 (Obblighi del commissionario). - Il commissionario non puo' vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche' siano venduti all'incanto. Il compenso al commissionario e' stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.". - Il testo vigente dell'art. 534 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o ad un istituto all'uopo autorizzato. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.". - Il testo vigente dell'art. 535 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 535 (Prezzo base dell'incanto). - Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.". - Il testo vigente dell'art. 538 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 538 (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne da' notizia alle parti. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535, secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale e' ammessa qualsiasi offerta.". - Il testo vigente dell'art. 541 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 541 (Distribuzione amichevole). - Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformita'.". - Il testo vigente dell'art. 542 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 542 (Distribuzione giudiziale). - Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.". - Il testo vigente dell'art. 552 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 552 (Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo). - Se il terzo si dichiara o e' dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.". - Il testo vigente dell'art. 553 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti). - Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.". - Il testo vigente dell'art. 554 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 554 (Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato). - Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti. Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.". - Il testo vigente dell'art. 609 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). - Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo' disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.". - Il testo vigente dell'art. 610 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 610 (Provvedimenti temporanei). Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficolta' che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo' chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.". - Il testo vigente dell'art. 611 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 611 (Spese dell'esecuzione). - Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese e' fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.". - Il testo vigente dell'art. 612 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 612 (Provvedimento). - Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalita' dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.". - Il testo vigente dell'art. 613 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 613 (Difficolta' sorte nel corso dell'esecuzione). - L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficolta' che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.". - Il testo vigente dell'art. 614 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 614 (Rimborso delle spese). - Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'art. 642.".