Art. 94. 1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice di procedura civile le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".
Nota all'art. 94: - Il testo dell'art. 519 del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 519 (Tempo del pignoramento). - Il pignoramento non puo' essere eseguito nei giorni festivi, ne' fuori delle ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo' essere proseguito fino al suo compimento.".