Art. 94.

  1.  Nell'articolo  519, primo comma, del codice di procedura civile
le  parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente
del tribunale o da un giudice da lui delegato".
 
           Nota all'art. 94:
            -  Il testo dell'art. 519 del codice di procedura civile,
          come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato,  e'
          il seguente:
            "Art. 519 (Tempo del pignoramento). - Il pignoramento non
          puo'  essere  eseguito  nei giorni festivi, ne' fuori delle
          ore  indicate  nell'art.  147,  salvo  che  ne   sia   data
          autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice
          da lui delegato.
            Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo' essere
          proseguito fino al suo compimento.".