Art. 95.

  1. Nel primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile
le    parole   "della   pretura"   e   "pretore"   sono   sostituite,
rispettivamente,    dalle   parole   "del   tribunale"   e   "giudice
dell'esecuzione".
 
           Nota all'art. 95:
            - Il testo dell'art. 520 del codice di procedura  civile,
          come  modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
          il seguente:
            "Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). -  L'ufficiale
          giudiziario   consegna  al  cancelliere  del  tribunale  il
          danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi  colpiti
          dal  pignoramento.  Il  danaro  deve  essere depositato dal
          cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,  mentre  i
          titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei
          modi che il giudice dell'esecuzione determina.
            Per   la   conservazione  delle  altre  cose  l'ufficiale
          giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico
          deposito o affidandone a un custode.".