Art. 96.

  1.   L'articolo  543  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a)  nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita
dalla parola "tribunale";
    b)  nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita
dalle parole "giudice dell'esecuzione";
    c)  nel  quarto  comma, le parole "della pretura" sono sostituite
dalle parole "del tribunale".
 
           Nota all'art. 96:
            -  Il testo vigente dell'art. 543 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art.  543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento di
          crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che
          sono  in  possesso  di  terzi,  si  esegue  mediante   atto
          notificato  personalmente  al  terzo  e al debitore a norma
          degli articoli 137 e seguenti.
            L'atto dove contenere, oltre all'ingiunzione al  debitore
          di cui all'art. 942:
             1)  l'indicazione  del  credito per il quale si procede,
          del titolo esecutivo e del precetto;
             2) l'indicazione, almeno generica, delle  cose  o  delle
          somme  dovute  e  la  intimazione  al terzo di non disporne
          senza ordine di giudice;
             3)  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione   di
          domicilio   nel   comune   in  cui  ha  sede  il  tribunale
          competente;
             4) la citazione del terzo e  del  debitore  a  comparire
          davanti  al  giudice dell'esecuzione del luogo di residenza
          del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di  cui
          all'art.  547 e il debitore sia presente alla dichiarazione
          e agli atti ulteriori.
            Nell'indicare   l'udienza   di   comparizione   si   deve
          rispettare il termine previsto nell'art. 501.
            L'ufficiale    giudiziario,   che   ha   proceduto   alla
          notificazione   dell'atto,   e'   tenuto    a    depositare
          immediatamente  l'originale nella cancelleria del tribunale
          per la formazione del fascicolo previsto nell'art.  488. In
          tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo  esecutivo
          e  il  precetto che il creditore pignorante deve depositare
          in  cancelleria  al  momento  della  costituzione  prevista
          nell'art. 314.".