Art. 96. 1. L'articolo 543 del codice di procedura civile e' cosi' modificato: a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale"; b) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione"; c) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Nota all'art. 96: - Il testo vigente dell'art. 543 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto dove contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 942: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e' tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.".