Art. 97.

  1.   L'articolo  545  del  codice  di  procedura  civile  e'  cosi'
modificato:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Non  possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per
cause  di  alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del
tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo
determinata mediante decreto.";
    b)  nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle
parole  "dal  presidente  del  tribunale  o  da  un  giudice  da  lui
delegato".
 
           Nota all'art. 97:
            - Il testo vigente dell'art. 545 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non  possono  essere
          pignorati  i  crediti  alimentari,  tranne che per cause di
          alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente  del
          tribunale  o  di  un giudice da lui delegato e per la parte
          dal medesimo determinata mediante decreto.
            Non possono essere pignorati crediti aventi  per  oggetto
          sussidi  di  grazia  o  di sostentamento a persone comprese
          nell'elenco  dei  poveri,   oppure   sussidi   dovuti   per
          maternita',  malattie o funerali da casse di assicurazione,
          da enti di assistenza o da istituti di beneficienza.
            Le somme dovute dai privati a  titolo  di  stipendio,  di
          salario  o  di  altre  indennita'  relative  al rapporto di
          lavoro o di impiego, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
          licenziamento,   possono   essere   pignorate  per  crediti
          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
          tribunale o da un giudice da lui delegato.
            Tali  somme  possono  essere pignorate nella misura di un
          quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e  ai
          comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
            Il  pignoramento  per  il simultaneo concorso delle cause
          indicate precedentemente non puo' estendersi oltre la meta'
          dell'ammontare delle somme predette.
            Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute
          in speciali disposizioni di legge.".