Art. 98.

  1.  Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  "Se  il  terzo  non  compare  all'udienza  stabilita o, comparendo,
rifiuta  di  fare  la  dichiarazione,  o  se intorno a questa sorgono
contestazioni,   il   giudice,   su   istanza   di   parte,  provvede
all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".
 
           Nota all'art. 98:
            -  Il testo vigente dall'art. 548 del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo).
          -   Se  il  terzo  non  compare  all'udienza  stabilita  o,
          comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se  intorno
          a  questa  sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di
          parte, provvede all'istruzione  della  causa  a  norma  del
          libro secondo.
            Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del
          giudizio  di  primo  grado,  puo' essere applicata nei suoi
          confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma.".