Art. 99. 1. Nel secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile le parole "dal collegio" sono soppresse.
Nota all'art. 99: - Il testo vigente dell'art. 618 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che e' poi decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.".