Art. 99.

  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  618 del codice di procedura
civile le parole "dal collegio" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 99:
            - Il testo vigente dell'art. 618 del codice di  procedura
          civile,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione).  -
          Il  giudice  dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di
          comparizione  delle  parti  davanti  a  se'  e  il  termine
          perentorio  per la notificazione del ricorso e del decreto,
          e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
            All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene
          indilazionabili e provvede a norma  degli  articoli  175  e
          seguenti  all'istruzione della causa, che e' poi decisa con
          sentenza non impugnabile.
            Sono altresi' non impugnabili le sentenze  pronunciate  a
          norma dell'articolo precedente primo comma.".