Art. 78.
         Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1.  Tutte  le  funzioni  amministrative in materia di aree naturali
protette  non  indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e
agli enti locali.
  2.  Con  atto  di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla
base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le
riserve  statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione
viene affidata a regioni o enti locali.