Art. 96. (Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario). 1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della legge fallimentare. 2. Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura.
Nota all'art. 96: - Si riporta il testo degli articoli 228, 229 e 230 del R.D. n. 267/1942: "Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento). - Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 3l8, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici". "Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta). - Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a l.000.000. Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni". "Art. 230 (Omessa consegna a deposito di cose del fallimento). - Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare a depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi a la multa fino a lire 600.000".