Art. 96.
 (Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario).
1.   Si   applicano  al  commissario  giudiziale  ed  al  commissario
straordinario  le  disposizioni  degli  articoli 228, 229 e 230 della
legge fallimentare.
2.  Le  stesse  disposizioni si applicano, altresi', alle persone che
coadiuvano  il  commissario giudiziale o il commissario straordinario
nell'amministrazione della procedura.
 
           Nota all'art. 96:
            -  Si    riporta il testo  degli articoli 228, 229  e 230
          del  R.D. n.  267/1942:
            "Art.  228   (Interesse  privato   del   curatore   negli
          atti    del  fallimento).  - Salvo che al   fatto non siano
          applicabili gli articoli 315, 317, 3l8, 319, 321, 322 e 323
          del codice penale, il  curatore  che  prende      interesse
          privato      in     qualsiasi     atto   del     fallimento
          direttamente o per  interposta persona o con atti  simulati
          e' punito con la reclusione  da due a sei   anni e  con  la
          multa  non inferiore a lire 400.000.
             La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".
            "Art.  229  (Accettazione di retribuzione  non dovuta). -
          Il curatore del fallimento che    riceve  o  pattuisce  una
          retribuzione,  in danaro o in altra  forma, in aggiunta  di
          quella    liquidata  in  suo    favore  dal tribunale o dal
          giudice delegato, e'  punito con la reclusione da tre  mesi
          a due anni e con la multa da lire 200.000 a l.000.000.
            Nei  casi  piu'  gravi  alla  condanna  puo'  aggiungersi
          l'inabilitazione temporanea all'ufficio  di  amministratore
          per la durata non inferiore a due anni".
            "Art.  230  (Omessa  consegna  a  deposito  di  cose  del
          fallimento). - Il curatore che  non ottempera    all'ordine
          del  giudice di  consegnare a depositare somme o altra cosa
          del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e'
          punito  con  la  reclusione  fino a due anni e con la multa
          fino a lire 2.000.000.
            Se il fatto avviene per colpa,  si applica la  reclusione
          fino a sei mesi a la multa fino a lire 600.000".