Art. 79 
 
                             Competenze 
 
  1. Geniodife  sovrintende  alle  attivita'  tecniche  per  i  nuovi
approntamenti  infrastrutturali  realizzati  fuori   del   territorio
nazionale. 
  2. Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti,
sono responsabili della manutenzione e gestione delle  infrastrutture
utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono  sotto
le responsabilita' dell'Amministrazione militare.