Art. 80 Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. In funzione dell'urgenza, dichiarata dal comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato, gli interventi sono disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle capacita' tecniche di cui dispone. 2. Degli interventi di cui al comma 1 e' data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata, cui vanno, altresi', trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.