Art. 80 
 
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e  per  l'incremento  della
                       protezione delle forze 
             (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  In  funzione  dell'urgenza,  dichiarata  dal   comandante   del
contingente o dell'organo di vertice  sovraordinato,  gli  interventi
sono disposti direttamente dal  comandante  delle  forze  dispiegate,
sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle  capacita'
tecniche di cui dispone. 
  2.  Degli  interventi  di  cui  al  comma  1  e'   data   immediata
comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata,  cui
vanno, altresi', trasmessi i  consuntivi  delle  opere  realizzate  e
delle spese sostenute.