Art. 81 
 
                           Programmazione 
                  (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua  per  tempi
tali da  far  ritenere  conveniente  la  realizzazione  di  strutture
permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la
realizzazione degli interventi. 
  2. L'approvazione delle  proposte  compete  all'organo  di  vertice
sovraordinato, acquisito  il  parere  tecnico  degli  organi  di  cui
all'art. 79 per i rispettivi interventi di responsabilita'. 
  3. I programmi non sono soggetti agli obblighi  di  pubblicita'  ai
sensi dell'art. 196, comma 5, del codice. 
 
          Note all'art. 81: 
              Per  il  testo  dell'art.  196   del   citato   decreto
          legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.