Art. 81 Programmazione (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la realizzazione degli interventi. 2. L'approvazione delle proposte compete all'organo di vertice sovraordinato, acquisito il parere tecnico degli organi di cui all'art. 79 per i rispettivi interventi di responsabilita'. 3. I programmi non sono soggetti agli obblighi di pubblicita' ai sensi dell'art. 196, comma 5, del codice.
Note all'art. 81: Per il testo dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.