Art. 83 
 
    Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera 
 
  1. Per  i  singoli  interventi  e'  nominato  un  responsabile  del
procedimento  unico  o  per  ogni  singola  fase,  che  assicura   lo
svolgimento  dei  compiti  stabiliti  nel  codice  e   nel   presente
regolamento.