Art. 84 
 
                        Direzione dei lavori 
 
  1.  Il  direttore  dei  lavori,  nominato  dal   responsabile   del
procedimento,  se  non  presente   costantemente   sul   sito   delle
realizzazioni, nomina assistenti di cantiere che  seguano  sul  posto
l'andamento dei lavori. 
  2. Oltre alle  funzioni  esercitate  secondo  le  disposizioni  del
presente regolamento, nei casi di urgenza, il direttore  dei  lavori,
nell'ambito delle disponibilita' economiche del contratto, assume  le
decisioni  necessarie   per   rimuovere   situazioni   di   pericolo,
salvaguardare la finalita' del lavoro e soddisfare  con  immediatezza
le esigenze. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati  riferisce
con le relative motivazioni in apposita perizia  da  inviare  con  la
massima  tempestivita'  al  responsabile  del  procedimento  per   la
ratifica del proprio operato.