Art. 85 
 
                              Collaudo 
                 (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Il collaudo  e'  disposto  e  approvato  secondo  le  competenze
previste dall'art. 79 con le procedure e le  modalita'  previste  dal
presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla  data
di ultimazione dei lavori. 
  2. Il responsabile del procedimento per la  fase  di  progettazione
definisce,  secondo  la  natura  e  la  tipologia  dei   lavori,   la
certificazione che dovra' corredare il certificato di collaudo.