Art. 85 Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il collaudo e' disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le procedure e le modalita' previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovra' corredare il certificato di collaudo.