Art. 86 Consegna anticipata (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Qualora l'ente utente abbia necessita' di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima del collaudo il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione puo' autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che: a) siano state acquisite le certificazioni di cui all'art. 85, comma 2; b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro, nonche' la documentazione relativa all'aggiornamento dell'inventario del compendio immobiliare oggetto dei lavori. 2. Ai fini della consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'esecutore, vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni. 3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro. 4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo in ordine al lavoro, a tutte le questioni che possano sorgere e alle eventuali responsabilita' dell'esecutore.