Art. 86 
 
                         Consegna anticipata 
            (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, 
                       d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Qualora l'ente utente abbia necessita' di occupare o  utilizzare
l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del  lavoro
realizzato, prima del collaudo il responsabile del  procedimento  per
la  fase  di  esecuzione  puo'  autorizzare  la  presa  in   consegna
anticipata a condizioni che: 
    a) siano state acquisite le certificazioni di  cui  all'art.  85,
comma 2; 
    b) sia stato redatto apposito stato di  consistenza  dettagliato,
da  allegare  al  verbale  di  consegna  del   lavoro,   nonche'   la
documentazione   relativa   all'aggiornamento   dell'inventario   del
compendio immobiliare oggetto dei lavori. 
  2. Ai fini della consegna anticipata l'organo di collaudo,  qualora
costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal  responsabile  del
procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza  delle  condizioni
di cui al  comma  1  ed  effettua  le  necessarie  constatazioni  per
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili  senza
inconvenienti  per  l'Amministrazione  e  senza   violare   i   patti
contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto
anche  dal  direttore  dei  lavori  e  dall'esecutore,  vistato   dal
responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel  quale  riferisce
sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni. 
  3. Le constatazioni finalizzate alla  consegna  anticipata  possono
essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti
l'importo di un milione di euro. 
  4.  La  presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul  giudizio
definitivo in ordine al lavoro, a  tutte  le  questioni  che  possano
sorgere e alle eventuali responsabilita' dell'esecutore.