Art. 87 Opere speciali per la difesa ambientale (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori del territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo. 2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.