Art. 87 
 
               Opere speciali per la difesa ambientale 
                  (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Per la realizzazione di interventi di  difesa  e  di  ripristino
ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori  del
territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo. 
  2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino
ambientale conseguenti ad accordi  internazionali,  si  applicano  le
norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa
internazionale.