Art. 78
Fondi di risoluzione
1. Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione
indicati all'art. 21, in conformita' dei principi stabiliti nell'art.
22, sono istituiti presso la Banca d'Italia uno o piu' fondi di
risoluzione. I fondi sono alimentati da:
a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati dalle banche
aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche
extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato
all'art. 81;
b) i contributi straordinari di cui all'art. 83, versati dagli
stessi soggetti indicati alla lettera a), quando i contributi
ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese
sostenuti per le finalita' di cui al comma 1;
c) prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i
contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i
costi o le altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1 e
i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o
sufficienti;
d) somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o
dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri
investimenti.
2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti
gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di
ciascun soggetto che le ha fornite. Il patrimonio risponde
esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle
funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su di esso non sono
ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse
degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato
le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse degli stessi.
3. La Banca d'Italia puo' delegare, in tutto o in parte, ai sistemi
di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'art. 96 del
Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi del presente
Capo.