Art. 79
Utilizzo dei fondi di risoluzione
1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi
dell'articolo 80, e' disposto dalla Banca d'Italia per una o piu'
delle seguenti finalita' e limitatamente a quanto necessario per
garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV:
a) garantire le attivita' o le passivita' dell'ente sottoposto a
risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una
societa' veicolo per la gestione delle attivita';
b) concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione,
alle sue controllate, a un ente-ponte o a una societa' veicolo per la
gestione delle attivita';
c) acquistare attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al
patrimonio di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione
delle attivita';
e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori
conformemente all'articolo 89;
f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al
patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando e' applicato
il bail-in ed e' stata disposta l'esclusione di creditori a norma
dell'articolo 49, comma 2;
g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi
di finanziamento della risoluzione istituiti in altri Stati membri
secondo il disposto dell'articolo 84;
h) quando e' stata disposta la cessione dell'attivita' di
impresa, per le stesse finalita' indicate dalle lettere a), b), c),
d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6, 7,
8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere utilizzati per
assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti di cui
all'articolo 2, ne' per ricapitalizzare questi soggetti. Se il
ricorso al fondo di risoluzione determina indirettamente il
trasferimento al fondo di parte delle perdite di uno di questi
soggetti, si applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del
fondo stabiliti dall'articolo 49.