Art. 81
Livello-obiettivo della dotazione finanziaria
1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva
dei fondi di risoluzione e' pari all'1 per cento dei depositi
protetti, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio
annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi
approvato.
2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi
vengono calcolati e raccolti in conformita' dell'articolo 82 su base
annuale nel modo piu' uniforme possibile nel tempo, tenendo anche
conto dell'impatto prociclico che il loro versamento puo' avere sulla
situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo.
3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato al comma 1
per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno
effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5
per cento dei depositi protetti di tutti i soggetti tenuti al
versamento dei contributi.
4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria
scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la
raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel
livello in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 82. Tuttavia,
se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma
1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale
livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali e' fissato
in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.