Art. 82
Contributi ordinari
1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane
di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di
risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca
d'Italia in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione
Europea ai sensi dell'artticolo 103, paragrafo 7, della direttiva
2014/59/UE.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una quota dei contributi
ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento
irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non
gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque superare il
30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi
del presente articolo.