Art. 83
Contributi straordinari
1. Se la dotazione finanziaria non e' sufficiente a sostenere le
misure di cui all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale
in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano
ai fondi di risoluzione contributi straordinari a copertura degli
oneri aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d'Italia. I
contributi straordinari sono calcolati in conformita' dell'articolo
82, assicurando che il loro ammontare non superi il triplo
dell'importo annuale medio dei contributi ordinari dovuti fino al
raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
2. La Banca d'Italia puo' rinviare, in tutto o in parte, il
pagamento dei contributi straordinari quando esso metterebbe a
repentaglio la liquidita' o solvibilita' del soggetto tenuto ad
effettuarlo, in presenza delle circostanze e subordinatamente alle
condizioni specificate dalla Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio
non puo' essere concesso per un periodo superiore a sei mesi,
rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I contributi
rinviati in forza del presente comma sono corrisposti anche prima
della scadenza del termine di rinvio quando la Banca d'Italia
determina che il pagamento non mette piu' a repentaglio la liquidita'
o la solvibilita' del soggetto interessato.