Art. 84
Prestiti dei fondi di risoluzione
1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate
attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento
istituiti in un altro Stato membro, quando:
a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le
misure di cui all'articolo 79, comma 1;
b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o
sufficienti; e
c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti
dall'articolo 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente
accessibili a condizioni ragionevoli.
2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi
per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati
membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale dei
depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia e delle
succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei
depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti
all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito
diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attivita'
del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del
livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere
favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi
previsti dall'articolo 80 il prestito e' inoltre soggetto ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli altri
termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai
sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE.